L’automobilista può accampare scuse per evitare la multa se viene sorpreso alla guida mentre sta parlando cellulare in caso di chiamata urgente e per un familiare in pericolo di vita. Se la telefonata è davvero urgente si ravvisa lo stato di necessità e quindi per l’automobilista che mentre guida viene sorpreso al telefono dalle forze dell’ordine si cancella la sanzione prevista dal codice della strada. È quanto emerge dalla sentenza 507/14 della sezione civile del giudice di pace di Perugia che si è pronunciato sul ricorso di una donna che ha spiegato che in occasione dell’accertata infrazione veniva raggiunta da una telefonata da parte del personale della casa di riposo ove era ricoverata la nonna le cui condizioni di salute erano notevolmente peggiorate. La ricorrente, a sostegno di quanto esposto aveva prodotto anche il certificato di morte dell’anziana, deceduta subito dopo. Per questo motivo chiedeva di appellarsi all’articolo 4 legge 689/81 che recita: «non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa». Secondo il gdp «lo stato di necessità invocato dai ricorrenti è compatibile con quanto richiesto dalla legge presentando i requisiti più volte chiariti e specificati anche dalla Suprema corte». Proprio la Cassazione ha più volte spiegato che « l’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da ‘stato di necessità’ ovvero da ‘adempimento del dovere’ secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l’erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive”. Presupposti necessari per appellarsi a tale norma sono quindi: l’effettiva situazione di un pericolo imminente; il danno grave alla persona; l’azione lesiva agiatamente necessaria per salvare sé o altri senza tuttavia che ci sia per il trasgressore la possibilità di compiere un’azione alternativa lecita. Nel caso specifico il pericolo non era altrimenti evitabile. L’art. 173 del Codice della Strada, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, “vieta l’uso del telefonino al volante senza dispositivi viva voce o auricolare che non richiedano l’uso delle mani. E’ chiaro che parlare al cellulare mentre si guida può indurre in distrazione il conducente e causare incidenti anche gravi. Eppure questa è, forse perché se ne sottovalutano gli effetti, una delle infrazioni del Codice della Strada più frequenti. Alzi la mano chi non ha mai risposto ad una telefonata urgente o veloce mentre era alla guida, magari bloccato nel traffico”.
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