L’Iva va applicata anche alla Tia, quella in vigore in quasi tutti i comuni. Lo ha stabilito, pronunciandosi con circolare dell’11 novembre scorso, il Dipartimento delle Finanze del Mef.
Muoiono dunque qui, con un orientamento contrario del Mef rispetto a quello della Corte Costituzionale, tutte le speranze di vedersi rimborsare l’Iva sulla Tariffa Rifiuti. A nulla sono valse le proteste ed i milioni di moduli di richiesta di rimborso presentati (oltre 16.000 solo quelli scaricati dal solo sito del Movimento Difesa del Cittadino).
“Tutto è iniziato questa estate – ricordano dal Movimento Difesa del Cittadino – con un Odg presentato alla Camera dall’Onorevole Bruno Murgia in base al quale l’emendamento che rendeva possibile applicare l’iva alla Tia 2 (quella non ancora in vigore) era estendibile anche alla Tia 1 (quella usata dai comuni che non applicano più la Tarsu). Scendiamo nel dettaglio: In questo ordine del Giorno si afferma che se grazie l’interpretazione data questa estate, la Tia 2 non ha natura tributaria e quindi è applicabile l’Iva, anche la Tia 1, nonostante quanto affermato dalla Corte Costituzionale, è una tariffa e non un tributo, e quindi l’applicazione dell’Iva è legittima. Usando le parole del Dipartimento delle Finanze: ‘Si esprime, quindi, il parere che la Tia1 debba continuare ad essere assoggettata all’Iva’. Stiamo valutando quali altre iniziative possano essere intraprese – concludono dall’Mdc – perché noi riteniamo che una sentenza della Corte Costituzione abbia ancora un valore in Italia, anche se, leggendo questa circolare, sembra quasi che sia vero il contrario”.
Intanto, se è vero che elezioni politiche si avvicinano, tenete bene a mente il faccione di questo signore, l’On. Del Pdl Bruno Murgia, che magari si ricandiderà raccontando agli elettori di fare il bene dei cittadini. Se li conosci li eviti.