“La zona agricola non può diventare residenziale senza variante al Prg”

boccelleCIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con la rubrica di approfondimento sul mondo dell’urbanistica a Civitavecchia avviata dal nostro giornale in collaborazione con l’Architetto Massimo Pantanelli, autore del blog “Forma e sostanza” http://www.forma-e-sostanza.blogspot.com/
Tema del suo intervento, questa settimana, un secondo approfondimento sui Piani integrati recentemente approvati dal Consiglio comunale, che prende ad oggetto il Piano particolareggiato, in Variante al PRG, denominato “Piano di Edilizia Privata e Sociale San Gordiano tre”, con particolare attenzione alla trasformazione delle zone agricole in zone residenziali.

Punto primo. Nel deliberato si afferma che: “…è stato adottato a validità di piano particolareggiato, in Variante al PRG, il “Piano di Edilizia Privata e Sociale San Gordiano tre”. Al contrario si osserva che; il Piano Particolareggiato assolve alla limitata funzione di assicurare uno sviluppo attuativo alle previsioni di massima del piano regolatore. Il piano particolareggiato può bensì contenere norme integrative o di adattamento (ndr. in variante), ma giammai contrastare con le prescrizioni poste dal piano regolatore generale e particolarmente con quelle attinenti alle destinazioni di zone che, a norma dell’art. 7, punto 2, L 1150/1942 n. 1150, ne costituiscono uno dei contenuti peculiari. L’area in oggetto è attualmente Zona Agricola per cui una eventuale trasformazione in zona residenziale può avvenire esclusivamente con la procedura di Variante al Piano Regolatore Generale.
Punto secondo. Attualmente non è riscontrabile nella normativa urbanistica il c.d. “Piano di Edilizia Privata e Sociale” a validità di piano particolareggiato. Per quanto attiene la denominazione di “Piano di Edilizia Privata e Sociale” si segnala che esiste, nell’ordinamento urbanistico non meno che in tutto il diritto pubblico, in applicazione del più generale principio di legalità (che vuole che in uno Stato di diritto non possa una P.A. avvalersi di poteri che la legge non le ha previamente conferito), un inderogabile principio di nominatività e tipicità degli strumenti urbanistici. Gli strumenti urbanistici legittimamente applicabili sono pertanto soltanto quelli previsti – per nome, causa e contenuto – dalla legge; e dunque, al di fuori di un tale numero chiuso, non può legittimamente una Amministrazione procedere ad introdurre nella realtà giuridica qualsivoglia nuova categoria di strumento di pianificazione dell’assetto del territorio (CdS, IV, 7-11-2001, n. 5721; cfr. altresì sez. II, 26-10-1994, n. 883; sez. IV, 28-7-1982, n. 525; sez. V, 12-12-2003, n. 8198; T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 31-1-2005, n. 44)..
Punto terzo. L’articolo 18 della L.R. 21/2009 stabilisce che “alle aree necessarie per la dotazione degli standard urbanistici di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 sono aggiunte le aree o immobili per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale”, e il loro inserimento avviene: “negli strumenti urbanistici generali di nuova formazione e nei relativi strumenti attuativi, nonché nelle varianti generali di nuova formazione”. Il Comune di Civitavecchia attualmente non ha approvato alcuno strumento urbanistico generale e neppure nessuna variante generale. L’area in oggetto è a norma del vigente Piano Regolatore, “Zona Agricola”>.

Architetto Massimo Pantanelli – http://www.forma-e-sostanza.blogspot.com/