“Ecco perché la Marina per ora non può riaprire”

marinaCIVITAVECCHIA – Premesso che il progetto di riqualificazione della Marina di Civitavecchia, inizialmente sottoposto al parere della Soprintendenza ai Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, non ha ricevuto parere definitivo di compatibilità paesaggistica relativamente all’ambito tutelato con dichiarazione di notevole interesse pubblico dal D.M. del 1984 e 1985, concernenti il vincolo paesaggistico
riguardante la costa di Civitavecchia, e lo stesso, successivamente modificato con una “variante sostanziale”, non potrà dichiararsi procedibile per la verifica disposta dagli articoli citati, in quanto privo del presupposto per il quale è consentito il procedimento  previsto dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
Tale assunto discende dalla assenza di conformità urbanistica del “progetto iniziale e di quello in variante” privo di verifica paesaggistica ed irregolarmente eseguito in assenza di quest’ultima.
La errata dichiarazione di validazione del progetto resa dal Responsabile del Procedimento, richiamando tutti i requisiti di conformità alle discipline regolatrici l’approvazione dei progetti  di opere pubbliche previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D.Lgs 163/2006 e relativo Regolamento di Esecuzione, ha successivamente fuorviato i procedimenti conseguenti i quali sono tutti viziati  da “illegittimità  derivata” in quanto “ab origine” non è intervenuta una variante urbanistica,  di tipo ordinario, ai sensi della legge 1150/42 artt. 8, 9 e 10, ovvero speciale ai sensi del Dpr 327/2001, art.19.
La condizione di illegittimità deriva dall’aver previsto il progetto  in questione su aree che il Prg del Comune di Civitavecchia destina :
a) “zona portuale” disciplinata dall’art.23 delle Nta del Prg, destinate a strutture e infrastrutture portuali;
b) “zone balneari”, disciplinate dall’art 27 delle Nta, destinate a costruzioni balneari di un solo piano la cui  edificazione è sottoposta a vincolo di precarietà;
c) “zone a verde pubblico” disciplinate dall’art. 29 delle medesime Nta destinate a verde pubblico naturale e/o attrezzato.
E’ del tutto evidente che il progetto in trattazione non poteva essere realizzato sulle aree di cui alle lettere a) e b) per “destinazione non compatibili”, mentre risulta conforme per la parte di area interessata dalle previsioni di cui alla lettera c) essendo questa una destinazione compatibile.
Tra le ulteriori informazioni che si possono avanzare preponderante è quella relativa alla condizione di demanialità della gran parte delle aree interessate dall’illegittimo progetto, le quali non potevano essere utilizzate in assenza di una espressa autorizzazione e concessione  specifica dell’Agenzia del Demanio che avrebbe incrementato, notevolmente, il relativo canone di concessione demaniale al Comune.
Per tutti i su esposti rilievi si rende evidente l’impossibilità di applicare alle opere eseguite qualsiasi previsione di “sanabilità paesaggistica” e di conseguenza si rende “improcrastinabile e obbligatorio un provvedimento di risoluzione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dei già citati artt. 167 2 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Tutto quanto sopra esposto in ogni caso sarà contenuto, inevitabilmente nelle conclusioni che la Soprintendenza dovrà presentare entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza  n° 01359/2012° , secondo quanto ordinato dal Tar Lazio con l’atto sopracitato. Lla vicissitudine del nulla osta paesaggistico sulla marina risulta già ampiamente risolta dal Ministero e dalla Sopraintendenze le quali hanno ribadito chiaramente la non compatibilità paesaggistica . Il ricorso mosso dal Comune e sul quale si è pronunciato il Tar riguarda espressamente i tempi accordati per la formalizzazione ufficiale del parere, il quale si ricordi mancante totalmente nella procedura di gara e di svolgimento lavori che dovrà essere emesso in tempi certi, ovvero entro 15 giorni. Quindi nella sostanza nessun cantiere può essere riaperto ne tantomeno rese praticabili aree ed opere attualmente bloccati. Qualora fosse emessa qualsiasi ordinanza in merito la stessa risulterebbe atto illegittimo e privo di efficacia, per le motivazioni suddette. Il collaudo tecnico amministrativo e la riconsegna delle aree dalla ditta al Comune rappresentano solo gli ultimi atti a norma di legge che possono prefigurare l’apertura della Marina, ma tale circostanza è ben lunga ancora dal venire, se non si demolisce l’opera abusiva, e si riedifica secondo il parere da chiedere nuovamente alle Autorità Ministeriali

Vincenzo Monteduro – Segretario Repubblicani europei