CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con la rubrica di approfondimento sul mondo dell’urbanistica a Civitavecchia avviata dal nostro giornale in collaborazione con l’Architetto Massimo Pantanelli, autore del blog “Forma e sostanza” http://www.forma-e-sostanza.blogspot.com/
Tema del suo intervento, questa settimana, un primo approfondimento sui Piani integrati recentemente approvati dal Consiglio comunale, dal titolo: “Programmi Integrati su zona agricola e su aree a verde pubblico”, con l’attenzione rivolta in particolar modo alla situazione “verde” di S. Gordiano.
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Dalla lettura dell’art. 2 co. 4 della legge regionale 22/1997, si rileva che le aree agricole erano ammesse nella normativa originaria:”Tali zone hanno destinazione per opere di urbanizzazione, e recupero degli standards urbanistici se non disponibili all’ interno dell’ambito (ndr. dei Programmi Integrati)”; comma modificato dall’articolo 5, comma 22, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10: “Il programma integrato può comprendere anche zone agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio ambientale”.
I programmi Integrati sono quindi dichiarati “non ammissibili” se contemplano esclusivamente aree agricole di PRG. Al contrario nell’ “Avviso pubblico del 03/06/2008, integrativo e sostitutivo dell’avviso pubblicato in data 16/11/ 2006, con le rettifiche apportate. Programmi integrati di intervento (P.I.I.) Manifestazione di interesse alla concertazione” vengono ammesse le aree agricole “esterne al P.R.G. ma esclusivamente attigue al perimetro dello stesso e confinanti con zone destinate all’edificazione”(ndr. si presume che al posto di “PRG” si intendesse scrivere “zone residenziali”, essendo privo di senso il bando comunale per Programmi Integrati in aree agricole appartenenti ad altri territori comunali).
Dalla lettura dei Verbali della Commissione Tecnica allegati alla DCC n. 36 del 20.05.2010 e dalla individuazione delle aree catastali dei Programmi Integrati ritenuti ammissibili dalla stessa Commissione e adottati in Consiglio Comunale, si rileva che alcune zone sottoposte dal Piano Regolatore Generale al “vincolo di rimboschimento” vengono definite quali: “aree destinate a verde di tutela ambientale”, oppure “area destinata interamente a rimboschimento”, ed infine “area a verde pubblico con vincolo decaduto”. La Commissione Tecnica attribuisce al “Vincolo di rimboschimento” un valore di “zona funzionale”, al contrario in urbanistica i vincoli stabiliscono dei limiti di attuazione che si sovrappongono alla destinazione d’uso. Per esempio il “vincolo non aedificandi” indica le “fasce laterali” alle principali infrastrutture viarie e ferroviarie, vincolate alla inedificabilità ma la cui destinazione d’uso, in molti casi, è quella “residenziale”. Questa inesattezza concettuale che si poteva rilevare dalla lettura delle Norme Tecniche del Piano Regolatore è stata poi corretta dalla Variante 23 nel 1990 (vedi art. 31 NTA di PRG) “per cui si deve intendere che i vincoli speciali si sovrappongano alle destinazioni d’uso, limitandole ma non annullandole”.
Pertanto le aree interessate dal Vincolo di Rimboschimento dovrebbero essere intese come zone omogenee “E” ovvero “zone agricole” e non altro.
Una considerazione a parte deve essere condotta sulla definizione di “area a verde pubblico con vincolo decaduto” in quanto le aree di “verde pubblico” “verde urbano” e “verde attrezzato”, secondo il Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 Maggio 2005, n. 2718 “rientrano tra i vincoli conformativi, come tali non soggetti a decadenza”. Tutte le determinazioni che limitano l’attività edilizia, ma che non sono preordinate all’espropriazione e che consentono al titolare del bene di utilizzarlo, non costituiscono altro che espressione del potere di pianificazione e non sono soggetti a decadenza. Le Norme Tecniche del Piano Regolatore all’art. 29 “Zone a Verde Pubblico” (ndr. sostituito con la Variante 24 DGR n.6073/1989) definiscono anche gli interventi consentiti e cioè chioschi, ritrovi, biblioteche e sale di lettura, spogliatoi e servizi igienici, strutture per spettacoli all’aperto e simili, che integrino la destinazione a verde in relazione alle attrezzature previste (ndr. dal piano attuativo). Risulta difficile pensare che le aree a Verde Pubblico di Piano Regolatore siano da considerarsi decadute quando le stesse Norme Tecniche permettendo al privato di sfruttare, seppure limitatamente, lo ius edificandi ne delineano la valenza conformativa di Piano.
L’affermazione da parte della Commissione Tecnica della decadenza del vincolo a “Verde Pubblico” deve comunque essere considerata sotto l’aspetto urbanistico. Il Verde Pubblico è computabile come Standards ai sensi del DM 1444/1968 e le NTA all’art. 29 prescrivono che: ”L’estensione delle zone a verde non può in nessun caso essere ridotta quantitativamente”. Al contrario l’immagine degli spazi verdi liberi tra viale M. Villotti e via E. Berlinguer, dell’area verde sotto il Faro vicino le scuole, del verde sul lato di via Novello e di via dei Gladioli a San Gordiano, verrà sostituita dagli insediamenti edilizi che sottrarranno spazi pubblici. Come si conciliano le prescrizioni delle norme tecniche con le decisioni della Commissione? Era il 1978 e la Regione Lazio con DGR 190, Variante 7, zona San Gordiano, trasformava la “zona a vincolo non edificandi”, a sinistra di via Novello, in “zona ad uso pubblico e verde al fine di integrare la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e servizi, che nella variante in questione risultano carenti in quanto si rifanno alla dotazione del PRG approvato nel 1967 ”. Infatti secondo quanto prescritto dal DM 1444/1968 il fabbisogno totale per gli standards urbanistici per la zona di San Gordiano, ammonta a circa mq 160.000 contro i 96.000 previsti dal PRG. Per questa enorme differenza la regione prescrisse: “al fine di raggiungere la suddetta dotazione minima, la superficie individuata con segno rosso nella planimetria dell’elaborato C in scala 1:4000 e destinata dalla variante a “zona vincolata al rimboschimento” va invece destinata a “zona a verde pubblico con attrezzature sportive” (ndr. ad es. area dello stadio del nuoto) ed a “zona ad aree di uso pubblico”. La ammissibilità delle proposte di questi Programmi Integrati produrrà effetti di addensamento edilizio con sottrazione di spazi di integrazione del verde pubblico rispetto al contesto edilizio consolidato, in contraddizione con lo spirito e i dettami della normativa di riferimento quale la L.R. n. 22/1997>>.
Architetto Massimo Pantanelli – http://www.forma-e-sostanza.blogspot.com/