Bracciano. Contributi a famiglie monogenitoriali con minori conviventi

Bracciano comuneBRACCIANO – Sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di contributi a favore di nuclei familiari monogenitoriali con uno o più figli minori conviventi per l’anno 2011 (Ex Enaoli-Ex Ipai). Tutti gli interessati dovranno presentare domanda entro il termine del 31 gennaio 2011 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bracciano, compilando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piazza IV novembre, 6); presso l’Ufficio Servizi Sociali (piazza Mazzini, 5) o sul sito Internet www.comune.bracciano.rm.it (sezione Avvisi e Bandi).
Nel rispetto dei criteri indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 637/2010, per poter presentare la domanda occorre essere residenti a Bracciano da almeno un anno; essere cittadini italiani, comunitari o non comunitari (in questo caso è richiesto un permesso di soggiorno di lungo periodo o la Carta di soggiorno di familiari di cittadini dell’Unione Europea); avere un Indicatore Situazione Economica Equivalente (Isee) riferito al 2009 non superiore a 4mila euro; e trovarsi nella condizione di nucleo familiare monogenitoriale: vedovo/a o nubile/celibe con figlio riconosciuto dall’altro genitore non convivente; nubile/celibe con figlio non riconosciuto dall’altro genitore non convivente; legalmente separato/a o divorziato/a; o, ancora, in altre situazioni di allontanamento o abbandono di uno dei coniugi accertati in sede giurisdizionale. Resta esclusa qualsiasi altra forma di convivenza, anche di fatto.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e devono permanere per tutto il periodo dell’assegnazione del contributo. La perdita, anche di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione dal beneficio o la riduzione del contributo, a partire dalla data della perdita del requisito stesso. Qualora uno dei requisiti si modifichi nel periodo intercorrente, il dichiarante deve comunicarlo per iscritto.
Alla domanda di concessione del beneficio occorrerà allegare: un documento di riconoscimento; una dichiarazione del consenso al trattamento dei dati sensibili; lo stato di famiglia; certificato di residenza del nucleo familiare; la certificazione Isee del nucleo familiare relativo all’anno 2009; l’attestazione relativa allo stato civile (separato, divorziato, vedovo/a); sentenza di separazione e/o divorzio; l’indicazione importo dell’eventuale assegno di mantenimento del figlio da parte del coniuge divorziato o legalmente separato; l’eventuale certificazione socio-sanitaria. Per i cittadini stranieri sarà poi necessario presentare il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità.
Non saranno ammesse domande presentate oltre il termine né sarà possibile presentare documentazione correttiva oltre lo stesso termine. Infine, s’informa che le istanze saranno sottoposte ad accertamento della Guardia di Finanza e, in caso di Isee pari a zero, verrà effettuato accertamento del reddito familiare da parte della Polizia Municipale.