L’appello dei lavoratori fragili al Governo: “Abbiamo bisogno di tutele”

Una lettera aperta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio Mario Draghi e ai Ministri Speranza, Orlando Brunetta, Bianchi e Stefani, oltre che a tutti i Deputati e Senatori e ai sindacati, per chiedere che vengano stabilite tutele durature nel tempo per i lavoratori fragili. L’hanno scritta i Gruppi “Lavoratori fragili” e “Docenti fragili e covid” e il Gruppo “Immunodepressi tutela contro coronavirus”, invocando azioni tempestive da parte del Governo sottolineando i rischi per la vita e le incertezze occupazionali per questa categoria di lavoratori. Di seguito il testo integrale della lettera:

“Scriviamo in nome di migliaia di lavoratori fragili per chiedere di ripristinare le tutele per i lavoratori fragili quali la malattia esclusa dal comporto e il lavoro agile, oltre ad altre tutele che siano durature nel tempo che possano proteggere dal contagio la nostra categoria di lavoratori in quanto i casi di covid stanno vertiginosamente aumentando ed il virus non cesserà di circolare nei prossimi anni.
La proroga della sorveglianza sanitaria fino al 30 giugno 2022, prevista dal decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, senza stabilire a quali mezzi dovranno ricorrere i datori di lavoro per tutelare i lavoratori fragili, crea inevitabilmente un vuoto normativo in quanto gli stessi rischiano di essere dichiarati inidonei senza che vi sia da parte dello Stato una direttiva che indichi ai datori di lavoro la tipologia di tutele da mettere in atto per salvaguardare la salute ed il lavoro degli stessi lavoratori fragili.
Per questo motivo la sorveglianza sanitaria di per sé non è una tutela, il lavoratore dichiarato inidoneo a causa della sua fragilità cosa dovrebbe fare?
Infatti non è stata prorogato né la possibilità di lavoro da remoto in modalità agile per i lavoratori fragili (sia nel pubblico che nel privato), né l’assenza equiparata a ricovero ospedaliero e esclusa dal periodo di comporto per chi non può fare lavoro agile.
Con l’allentamento di tutti gli obblighi relativi al distanziamento e la fine dell’uso delle mascherine persino al chiuso, senza le tutele e soprattutto con la fine del lavoro agile, per i lavoratori fragili sarà ancora più pericoloso andare a lavorare.
Fino al 31 marzo infatti vi era la possibilità di essere adibito a lavoro da remoto anche cambiando momentaneamente la mansione o di ricorrere alla malattia esclusa dal comporto, per il lavoratore, impossibilitato a fare lavoro agile, come era previsto dall’art. 26 del D.L. Cura Italia.
Lo Stato è consapevole che i lavoratori fragili rischiano la vita e che il vaccino, a causa delle patologie di cui soffrono, non può, da solo, assicurare protezione contro covid-19.
Considerato che in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Costituzione italiana (art. 2, 32 e 41) prevede la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri e che lo Stato ha l’obbligo di tutelare i più fragili, si sollecita il ripristino delle tutele di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis (lavoro agile o assenza non conteggiata nel periodo di comporto) con effetto retroattivo dall’1 aprile 2022 fino al 30 giugno per tutti i lavoratori fragili e inidonei sia del settore pubblico che privato.
Quindi, in considerazione dell’attuale vuoto normativo per il lavoro agile nella Pubblica Amministrazione, si chiede all’Onorevole Renato Brunetta il ripristino del lavoro agile per i lavoratori fragili dei pubblici uffici (compreso il settore scuola) e l’emanazione di circolari esplicative con le quali vengano chiarite le modalità di tutela per i lavoratori fragili e per chi è riconosciuto inidoneo dal medico competente.
Infine affinché i lavoratori fragili non debbano scegliere tra la loro vita ed il lavoro, si chiedono inoltre tutele strutturali e durature nel tempo per i prossimi anni in quanto il virus sars-cov2 continuerà inevitabilmente a circolare, in particolare:
– la proroga dell’art. 26, comma 2 bis che prevede il lavoro agile sia nel pubblico che nel privato per i lavoratori fragili che rientrano nel decreto del 4 febbraio 2022 e per i lavoratori che, per le loro patologie, verranno considerati fragili da un medico legale di una struttura sanitaria o dal medico competente;
– la proroga dell’art. 26, comma 2 del D.L. Cura Italia che prevede la possibilità di usufruire della malattia non rientrante nel comporto per i lavoratori fragili che, per le loro mansioni, non possono svolgere lavoro in modalità agile o che non hanno potuto lavorare in modalità agile a causa della mancata proroga dell’art. 26, comma 2 bis;
– la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale almeno per i prossimi due anni, con ulteriori proroghe nel caso in cui la situazione epidemiologica non sarà mutata;
– la possibilità di accedere ad una pensione anticipata per tutti i lavoratori fragili, anche con il riconoscimento di contributi figurativi;
– la precedenza nell’accesso al lavoro agile nel pubblico e nel privato anche a livello contrattuale, con l’imposizione al datore di lavoro di regole rigide per la tutela dei lavoratori fragili nei luoghi di lavoro con una normativa che preveda misure efficaci ed inderogabili ed ogni altra tutela che possa garantire i lavoratori fragili;
– incentivazione del lavoro da remoto sia nel settore pubblico che in quello privato;
– adibizione dei lavoratori fragili ad altre mansioni della stessa area di inquadramento o predisposizione di luoghi di lavoro più sicuri ove possibile;
– mantenimento dell’uso delle mascherine nei luoghi chiusi;
– procedura agevolata per il riconoscimento della Legge 104/92 art. 3, comma 3, il cui riconoscimento abbia la durata di 2 anni, con proroghe nel caso in cui la situazione epidemiologica non sarà mutata, attraverso la costituzione di commissioni mediche presso l’INPS che procedano, nel giro di 30 giorni dalla domanda è in modalità telematica, a riconoscere ai soggetti fragili gli stessi diritti previsti per chi ha il riconoscimento della Legge 104/92 art. 3, comma 3 in quanto la presente situazione epidemiologica sta influenzando notevolmente la vita dei soggetti fragili riducendone l’autonomia personale a causa dei rischi che potrebbe causare il contagio;
– possibilità di usufruire per sé stessi di congedo straordinario (equiparato a livello economico e contributivo a quello previsto nel D.lgs 36-03-2001 n. 151, art. 42 come modificato dal D.lgs 119/2011), per la durata di 24 mesi anche nelle more dell’approvazione da parte dell’INPS.
Nella pubblica amministrazione in aggiunta a quanto sopra:
– sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata in presenza di persone vulnerabili e rilevatori di Co2;
– possibilità di cambio mansione anche intercompartimentale, con definizione dei criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001 (anche nel comparto scuola).

Gruppi “Lavoratori fragili” e “Docenti fragili e covid” firmato in rappresentanza dei membri dei gruppi da Galloni Daniela

Gruppo “Immunodepressi tutela contro coronavirus” firmato in rappresentanza dei membri del gruppo da Briuglia Daniela