Brevi linee guida in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro in presenza di rischio Covid-19

CIVITAVECCHIA – Dall’Avvocato Cristina Riccetti riceviamo e pubblichiamo:

BREVI LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO IN PRESENZA DI RISCHIO COVID-19

VALUTAZIONE DEI RISCHIO BIOLOGICO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il 31 dicembre 2019 la Cina ha comunicato la presenza di un focolaio epidemico da cause sconosciute nella città di Wuhan e il 12 febbraio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha identificato il nome del virus in COVID-19.
Il Ministro della Salute, il 22 gennaio 2020, ha riunito una task force per coordinare, in raccordo continuo con le istituzioni internazionali competenti, gli interventi nel nostro Paese.
La task force è composta dalla Direzione generale per la prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai Carabinieri dei NAS, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, dall’Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), dall’Agenzia italiana del Farmaco, dall’Agenas e dal Consigliere diplomatico.
L’emergenza di sanità pubblica internazionale (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC9) è stata dichiarata dal Direttore generale dell’OMS in data 30 gennaio 2020.
Il 31 gennaio 2020, subito dopo che l’OMS ha sancito l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da nuovo coronavirus, attivando tutti gli strumenti normativi precauzionali previsti in Italia in questi casi.
Il 28 febbraio 2020 la Protezione Civile nella persona di Borrelli comunica i primi casi di Covid in Italia e risale al 18 febbraio il primo caso di Cluster IN in Italia con l’Ospedale di Codogno ovvero di diffusione secondaria del virus.
Con la delibera del RISCHIO BIOLOGICO da parte delle autorità italiane che possiamo collocare alla data del 31.01.2020 scattano una serie di azioni esecutive degli obblighi di tutela e di prevenzione nei luoghi di lavoro.
La materia trova regolamentazione nel Decreto Legislativo n. 81/2008 che definisce all’art. 266 il proprio ambito di applicazione: 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
Ai sensi sensi dell’articolo 271: il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti nell’ambiente di lavoro.
In base alle risultanze di tale valutazioni del rischio, il datore di lavoro è poi tenuto a porre in atto tutte le misure necessarie a ridurre o eliminare, se possibile, l’esposizione agli agenti notoriamente patogeni.
Ai fini della valutazione del rischio l’articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 è previsto che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

E’ di tutta evidenza che con la Dichiarazione di rischio pandemico a livello internazionale e nazionale nasce l’obbligo inderogabile del Datore di Lavoro di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi e, quindi, di individuare idonei strumenti e misure di prevenzione e protezione, di informare e di istruire i lavoratori,
In particolare quando il lavoro comporta contatto con il pubblico che espone il lavoratore ad avere rapporti con soggetti terzi contagiosi, allora la posizione di garanzia del datore di lavoro è ancora più pregnante ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. n. 81/2008, articoli 271 e 272 perchè il rischio è elevato e merita il maggior grado di attenzione .
Il Titolo X del D.Lgs 81/2008, relativo all’esposizione ad agenti biologici sul luogo di lavoro, elenca una serie di obblighi inderogabili che vanno dalla valutazione del rischio, alla la messa in atto di misure tecniche, organizzative, procedurali e igieniche, sino alla informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.
Molto importante è anche la sorveglianza sanitaria che per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4, si realizza anche con l’istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e dei casi di malattia e decesso.

LAVORARE IN SICUREZZA

A fronte del diritto alla salute esp- ressione del diritto alla vita – vi è un corrispondente obbligo facente capo a tutte le parti sociali del processo lavorativo.

Il D.Legs. n. 81/08, secondo comma dell’art. 20 (“Obblighi dei lavoratori”), specifica le modalità attraverso le quali assolvere all’obbligo generale di cui al comma 1:

comma 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

A seguito dell’entrata in vigore della legislazione di attuazione della direttiva comunitaria in materia di SSL (cioè il D.Lgs. 626/94 prima, ed il D.Lgs. 81/08 oggi), i lavoratori non sono più considerati quali semplici creditori di sicurezza, in quanto tali destinatari di garanzie rispetto alla propria salute e sicurezza, sono invece chiamati e quindi obbligati ad assumere un ruolo attivo nelle politiche delle prevenzione e della attuazione della garanzia di tutela della salute.

La Corte di Cassazione rileva come il D.Lgs. 626/94, art. 5 (ora, in modo rafforzato, D.Lgs. 81/08, art. 20) ha sancito la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell’applicazione del dovere di fare sicurezza.
Ciò significa che ogni lavoratore è il garante della propria sicurezza e anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando è per esperienza e capacità in grado di rimuovere le cause di un possibile infortunio sul lavoro.
Ovvero, il lavoratore è legittimato a rifiutare la prestazione oggetto del contratto se non è messo nella condizione di lavorare in sicurezza.
Alla base di questo diritto vi è l’inadempimento del datore di lavoro, in presenza del quale il lavoratore può far valere la cd. eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod.civ., rifiutando di eseguire la prestazione lavorativa rischiosa per se e per gli altri.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione civile il rifiuto del lavoratore di svolgere la prestazione è legittimo nel caso di inadempimento del datore di lavoro e non è causa di licenziamento o di altre sanzioni in ragione del principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive di cui all’art. 1460 codice civile.

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.

Articolo 44 – Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
-Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
-Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Quanto considerato porta a sottolineare l’importanza inderogabile di puntuali procedure di sicurezza, scritte e portate a conoscenza dei lavoratori.
Queste rappresentano contemporaneamente un compito del Servizio di prevenzione e protezione (art. 33, comma 1, lett. c); ) ed un obbligo – giuridicamente indelegabile – per il datore di lavoro (art. 28, comma 2, lett. d);) La loro osservanza, rappresenta altresì un obbligo per il lavoratore (art. 20, comma 2, lett. b)): “b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.

E’ bene precisare che tali obblighi in caso di inadempimento grave hanno rilevanza anche penale nel rapporto interno lavoratore e datore di lavoro e nei rapporti esterni verso terzi estranei in caso di pericolo o di danno alle persone.

 

AVV. CRISTINA RICCETTI